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Consigli => Assicurazioni auto e Codice della Strada => Discussione aperta da: Gianluca gianlu.m90 il 10 Luglio 2012, 23:14:28

Titolo: Auto non propria: dopo 30 giorni bisogna fare la “registrazione”
Inserito da: Gianluca gianlu.m90 il 10 Luglio 2012, 23:14:28
DUE ANNI FA - Il 29 luglio 2010 la Gazzetta Ufficiale pubblicò la legge n. 120, contenente modifiche - le ennesime - al Codice della Strada del 1992. Tra gli innumerevoli interventi ce n'era uno che riguardava la guida dei veicoli di cui non si è intestatari. Aggiungendo un comma (il 4bis*) all'articolo 94 del Codice, e con un linguaggio che a definire criptico è poco, si introduceva l'obbligo di dichiarare al "Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici" la disponibilità di un'auto non propria per un periodo superiore ai 30 giorni. La legge rimandava al varo del necessario decreto attuativo, atto che secondo un articolo della Corriere della Sera già tra giorni fa era in procinto di essere firmato dal Presidente della Repubblica.
ANNOTAZIIONE E REGISTRAZIONE - A capire bene che cosa dice il nuovo comma parrebbe che chi ha appunto nella propria disponibilità per più di 30 giorni un veicolo (auto o moto) debba far annotare la cosa sulla carta di circolazione e farla registrare sul registro dei veicoli previsto dall'articolo 225 del Codice della Strada. La richiesta di registrazione deve essere effettuata entro trenta giorni da quando si verifica la condizione dell'obbligatorietà (cioè da quando si ha la disponibilità del veicolo per più di 30 giorni.
ATTENDESI DECRETO - Per essere certi di come la norma verrà attuata, è necessario attendere la pubblicazione del decreto attuativo. Aspetto di primaria importanza sarà verificare quali sono "i casi previsti dal regolamento" a cui rimanda il comma 4bis dell'articolo 94 del Codice della strada. Secondo il Corriere della Sera non ci sarà obbligo di registrazione laddove l'intestatario e chi usa l'auto per oltre di 30 giorni sono familiari conviventi. Da notare che il comma 3 dello stesso articolo 94 del Codice della strada stabilisce che chi non rispetta l'obbligo della registrazione è soggetto a sanzione da 669 a 3.345 euro.
*Questo il comma dell'articolo 94 del Codice della strada che introduce l'obbligo:
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a 30 giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3. (4)