Tempi delle multe

Aperto da pupi73, 08 Luglio 2015, 09:39:48

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pupi73

Ho la netta sensazione di aver preso una multa per eccesso di velocità sull'aurelia. In genere sto attento (90km/h il limite) ma mio figlio stava un pò rompendo e mi ero distratto un attimo....e a 400mt da un incrocio, c'era un cartello che lo segnalava con indicazione del limite che scendeva a70 km/h e subito dopo c'era una pattuglia con autovelox. Neanche il tempo di realizzare di dover ridurre la velocità e l'autovelox era passato! :censored:
Grazie al cielo non prendo spesso multe, due in 24 anni di patente e quindi vorrei sapere:
- quanto ci mette in genere ad arrivare una multa (ad un comune diverso da quello di residenza)
- una volta arrivata la multa, supponendo che uno dovesse comunicare chi era alla guida...quanti giorni ci sono per farlo? ho letto 60. Non dovrei aver superato il limite di oltre 40km...il che comporterebbe il ritiro della patente...ma ripeto purtroppo il capriccio del figlio non mi ha fatto fare attenzione alla velocità che tenevo in quel momento. In questo caso, dovendo partire per metà luglio per il viaggio estivo, vorrei avere il tempo di fare il viaggio e poi eventualmente comunciare il guidatore!
Grazie

Bravo80

#1
@pupi73  ci sono 150 giorni (ora sono 90 giorni) di tempo per la notifica al proprietario del veicolo tramite posta, una volta arrivata la multa (nei termini di cui prima) all'interno trovi l'articolo del codice della strada violato, l'importo da pagare entro 60 giorni ed il modulo di comunicazione della persona che guidava, a meno che tu non debba portati presso un comando di Polizia dove comunicare il conducente del veicolo al momento dell'infrazione.
Comunque non temere c'è scritto tutto ;)

luckya

Al limite verranno in sella due gendarmi con i pennacchi e con le armi :P ;)

Scusate era solo per sdrammatizzare
"...Perché non c'è niente che io detesti di più dell'odore di marcio delle bugie"
10 Febbraio


The Mediator
Between Head
And Hands Must
Be The Heart!

cicciofocus

Concordo con @bravo80 ed aggiungo che dal momento della notifica della multa,se paghi entro cinque giorni,ti scontano il 30%(se non sbaglio)sulla multa stessa

Dadoo

@pupi73
accidenti a te e mi stai facendo venire il dubbio anche a me , era per caso lunedi 29 giugno tardo pomeriggio nella zona di capalbio più o meno ? io stavo tornando da fuori

anche io sto sempre attento sull'aurelia, ma su alcuni tratti è veramente impossibile, dopo aver smadonnato ad per un pezzetto ad un idiota che andava a 40km/h sul limite a 70 in punti dove è difficile il sorpasso, a me sta gente fa sbroccare, daccordo il limite di velocità e la prudenza ma datevi anche una svegliata !

passato questo pezzo mi son mezzo di puntiglio a rispettare il limite...ora vuoi anche mio figlio un po di capricci , attimo di cedimento mi son trovato con la segnalazione / cartello in terra "controllo elettronico velocità"
stavo a 80km in corsia sorpasso ma tra due macchine alla mia destra nella corsia di marcia , una avanti ed una dietro, e subito dopo la pattuglia con il velox.... ma credo che li il limite fosse 90km

certo che poi mettersi a controllare ogni cartello con il limite davvero alcuni sono inseguibili, passano da 70 a 50 in un attimo per poi ripassare a 90

insomma, sull'aurelia specialmente a mio avviso daccordo i limiti ma dovrebbero avere una tollerabilità più alta....troppo facile mettersi con la tolleranza al 5% .... faccio prima a cambiare posto per andare alle gite/mare

drspoch

KUGA 2.0 TDCI TITANIUM 4WD 2008->?
FOCUS SW 1.0 ECOBOOST 125CV TITANIUM 2013->?
MONDEO SW 2.0 GHIA 1997->2013 rottamata
FIESTA 1.2 16V GHIA 1998->2008 venduta e ancora circolante
SIERRA SW 1.6 GL 1983->1997 rottamata


MegaFord1993

Anche io ricordavo 90 giorni
Dario


pupi73

grazie a tutti per i consigli e le risposte.
@Dadoo era l'1 giungo zona capalbio ma la mattina in direzione nord!
Sto sempre attento pure io, soprattutto sull'aurelia....ma purtroppo ho avuto un attimo di distrazione dalla velocità tenuta. Ed è una attimo a superare il limite. Cmq quello che mi interssava sapere erano i tempi entro cui devo dare risposta quando la ricevo. Poichè a metà luglio vado in calabria per una vacanza, la patente mi serve assolutamente! Non dovrei avere problemi di sospensione patente, anche con il limite di 70km/h...credo stessi sotto i 100km/h...ma non si sa mai. Se ho 60gg per comunciare il conducente starei come termine ad inizio settembre...! Altrimenti dicevo a mia moglie, che sta a casa più di me, di non ritirare niente di "sospetto"!
Vi farò sapere!

Bravo80

SI a parziale modifica del mio precedente post
l'art. 201 del C.d.S. prevede infatti che, quando non sia possibile la contestazione immediata, il verbale debba essere notificato al soggetto interessato (trasgressore o responsabile in solido) entro il termine di 90 giorni dall'accertamento (nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte era ancora vigente il termine di 150 giorni, poi ridotto a 90 dalla Legge n. 120/2010).

Titanium

Confermo 90 gg ed 30% di sconto entro 5 giorni dal ricevimento della fatidica busta verde.

...se scrivo male é colpa del tapa...

...siamo tutti apprendisti in un mestiere dove non si diventa mai maestri...

leon85

Scrivo qui per non aprire post inutili..
Poco tempo fà ho preso una multa, leggendo il verbale però mi sono stranito non poco per non dire altro..
Praticamente non rispettavo la segnaletica verticale (cartello obbligo di girare a dx) io praticamente ho girato a sx ma la cosa bella e che il verbale lo ha scritto un agente della polizia stradale di Roma che secondo me non avendo un ca@@o da fare ha preso la mia bella targa..e il tizio scriveva che lui a bordo di vettura privata (quindi non era in servizio) bla bla..non rispettavo la segnaletica e che essendo nel traffico non potevo contestare il tutto... :censored: :censored: :censored: e grazie al ca@@o.. Troppo facile fare multe così!! Praticamente posso avere sempre un agente della polizia stradale che mi scorta..

Quello che mi chiedo il tizio ha il potere di fare tutto ciò?
...NUN TE LA TIRÀ TROPPO CHE TE SE STRAPPA!

Bravo80

questo è una delucidazione in merito del dott. MASSAVELLI Marco Febbraio 2010

"La legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale (legge 7 marzo 1986, n. 65), all'articolo 5, stabilisce:

Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza.

1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:   
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;     
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;     
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.   
...omissis...


Per quanto concerne le funzioni di polizia giudiziaria, attualmente, il riferimento va agli articoli 55 e segg., codice di procedura penale.

In particolare, l'articolo 57, codice di procedura penale, prescrive:

Art. 57.
Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
...omissis...
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) ...omissis...
b) ...omissis...e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.
Secondo una parte della dottrina, agli appartenenti la polizia municipale sarebbe applicabile il comma 2, lettera b) del citato articolo 57, mentre una diversa parte della dottrina ritiene applicabile il comma 3 del medesimo articolo, in quanto l'articolo 221, comma 3, dell'abrogato codice di procedura penale, citato nella legge 65/86 sarebbe stato ripreso nel citato comma 3 dell'articolo 57, con rinvio alla disciplina dettata alla legge 65/86, attributiva della qualifica di polizia giudiziaria.
Di diverso avviso è stato invece il Tribunale di Forlì che, con sentenza n. 238, del 21.05.2008, ha statuito il principio secondo cui gli operatori di polizia municipale sono in servizio ventiquattrore su ventiquattro, mantenendo in maniera permanente la qualifica di polizia giudiziaria, anche fuori servizio.
Secondo la citata sentenza,  non è plausibile la tesi che l'articolo 57, codice di procedura penale, delimiterebbe l'attività di agenti di polizia giudiziaria degli operatori di polizia municipale nel senso temporale ovvero oggettivo essendo evidente come tale prerogativa, prevista dalla legge, non possa incontrare limiti laddove accada di dover fronteggiare situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza pubblica.
La Corte di Cassazione, con sentenze n. 1193 del 26.04.1994 , e n. 1869 del 8 febbraio 1993, ha stabilito l'applicabilità  dei limiti di cui all'articolo 57, ad eccezione dei casi in cui all'accertamento dei reati di qualsiasi genere, che si siano verificati in loro presenza e che richieda un intervento al fine di acquisizione probatoria, la Polizia Municipale può intervenire anche fuori orario di lavoro.
Nello stesso senso si è pronunciato anche il Procuratore della Repubblica di Modena, il quale ha stabilito:" Poiché gli addetti al servizio di polizia municipale hanno le funzioni di P.G. loro conferito dall'art. 5 L. 65/86 è da ritenersi che essi debbano riferire le notizie di reato loro pervenute "comunque" e quindi anche in situazioni esterne all'esercizio delle proprie funzioni.....devesi ritenere che il momento informativo ... prescinde dalle limitazioni temporali, a differenza del momento operativo che risente della locuzione "quando sono in servizio"... ".

A parere di chi scrive (dott. MASSAVELLI Marco), l'operatore di polizia municipale mantiene, in via continuativa, secondo la disposizione di cui all'articolo 5, legge-quadro, la qualifica di polizia giudiziaria, concordando con l'opinione di chi sostiene la tesi del rinvio all'articolo 57, comma 3, codice di procedura penale, che nulla indica in termini di durata temporale della qualifica di P.G., e che rinvia, per la disciplina, alla legge che attribuisce la qualifica (cioè la legge 65/86, la quale, anch'essa, non impone limiti temporali al possesso della qualifica di P.G.).
Nulla questio, invece, per quanto riguarda la qualifica di polizia stradale: dal combinato disposto degli articoli 5, legge 65/86 e 12, codice della strada, si evince che gli operatori di polizia municipale mantengono, permanentemente, la qualifica di polizia stradale
."

leon85

Vabbè non mi và di prendere un giorno di ferie per capire tutto ..la pago! :icon_wink:
...NUN TE LA TIRÀ TROPPO CHE TE SE STRAPPA!

Bravo80

@leon85 è successo una cosa simile anche a me qui a Roma era sera tardi dopo le 21.00 quindi ne vigili e polizia locale....... mi è arrivata una multa dai Vigili Urbani nella quale mi si contestava che a quell'ora della sera non mi era incanalato nella corsia corretta al semaforo  :censored: :censored: :censored: :censored: :censored:
L'ho pagata con rassegnazione anche perchè nessun Giudice di Pace o Prefetto ti annullerà mai una multa del genere dove è praticamente impossibile avvalorare la tesi contraria ;)

Titanium

I poteri degli agenti della Polizia Municipale sono ben diversi da quelli della Polizia di Stato e quindi della Polizia Stradale.
I primi hanno poteri limitati i secondi illimitati x spazio e tempo..

...tramite tapatalk...

...siamo tutti apprendisti in un mestiere dove non si diventa mai maestri...

Dadoo

Citazione di: Bravo80 il 15 Febbraio 2017, 12:17:28
@leon85
L'ho pagata con rassegnazione anche perchè nessun Giudice di Pace o Prefetto ti annullerà mai una multa del genere dove è praticamente impossibile avvalorare la tesi contraria ;)
Di certo e provato sulla mia pelle recente di anni ed anni di ricorsi , in questi casi conviene direttamente al giudice di pace entro 30gg dalla notifica perchè il prefetto ormai da anni anche con richiesta di audizione per annullarti una multa servono dati oggettivi alla mano, la rigetta e la raddoppia, se fai ricorso direttamente al gdp in quel caso al massimo paghi la stessa cifra in caso di rigetto.

🡱 🡳