Pedoni

Aperto da Titanium, 06 Dicembre 2008, 20:13:40

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Titanium

Non tutti sanno che:

Art. 191 > Commi 3 e 4 - Obbligo di fermarsi per attraversamento di invalido, cieco, ecc.

Infrazione: Alla guida del veicolo, non si fermava in presenza di persona invalida con ridotte capacità motorie (o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o riconoscibile in quanto... ):

- già sulla carreggiata in fase di attraversamento;

- in procinto di attraversare la carreggiata.

Sanzione: 143,00 € Decurtazione di 5 punti.

Stessa sanzione per mancata precedenza a qualsiasi altro pedone su attraversamento pedonale.

Allo stesso modo è vietato chiedere e concedere passaggi ai pedoni:

1) Art. 175 > Commi 7, lettera b), e 14 - Divieto di richiedere passaggi.   36,00€ - 0 punti
Su autostrada (o su strada extraurbana principale o strada assimilata appositamente segnalata), richiedeva passaggio a conducenti di   veicoli in transito.
2) Art. 175 > Commi 7, lettera b), e 14 - Divieto di concedere passaggi.   36,00€ - 0 punti
Alla guida del veicolo, su autostrada (o su strada extraurbana principale o strada assimilata appositamente segnalata), concedeva un passaggio al pedone sig. ....... (indicare dati anagrafici).
...siamo tutti apprendisti in un mestiere dove non si diventa mai maestri...

legis

Titanium,

ma se uno è ferito e chiede un passaggio/aiuto in autostrada non ci si può tirare indietro.
Oppure vbisogna avvertire le autorità?
:icon_lol: La fortuna favorisce la mente preparata  :icon_lol:

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Titanium

Se uno è ferito, non chiede un passaggio, ma un soccorso, e devi obbligatoriamente fermarti, per prestare soccorso, anche se non te lo chiede, prestare soccorso vuol dire chiamare le autorità competenti.
Altrimenti si ricade nell'Art. 593 del codice penale, che dice:

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore
degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se
stessa, per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia o per altra
causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con
la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.


Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o
sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in
pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne
immediato avviso all'Autorità.


Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale,
la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.
...siamo tutti apprendisti in un mestiere dove non si diventa mai maestri...

legis

E  quindio la stessa cosa vale per chi è rimasto in panne con l'auito?

La mia domanda può sembrare stupida lo so ma spesso il caso concreto è molto difficile da definire in ambito legale!!
:icon_lol: La fortuna favorisce la mente preparata  :icon_lol:

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principedeimeccanici

no se è per l'auto, la cosa che puoi fare è segnalare all'uscita più vicina che c'è un auto in panne che ha bisogno di soccordo al km tot!

se non ricordo male! attendo conferma!
;) Miglior consumo registrato?!Boh, ho il piede troppo pesante!!!!!!!!!;) 

8) Focus 1.8 TDdi...Semplicemente unica!!! 8)

Titanium

Be, la situazione è doversa per l'auto in panne, se non ci sono pericoli di vita per la persona.
Non ci dovrebbe essere l'obbligo di fermarsi.
Su tale ipotesi mi trovate spiazzato, qualcuno mi corregga se sbaglio.
...siamo tutti apprendisti in un mestiere dove non si diventa mai maestri...

principedeimeccanici

allora di quello che ricordo io è che la corsia di emergenza non può essere usata per qualsiasi tipo di avaria! perchè anche una lampadina non funzionante è un avaria! quindi se trovate una makkina ferma solo per guasto meccanico che impedisce la marcia del veicolo stesso si può solo avvertire gli organi competenti come da me detto prima! se invece la situazione è piùgrave ci si deve fermare per forza!!

quindi ricordandovi che la sosta massima consentita in corsia di emergenza è di 3 ore, voi non siete chiamati a soccorrere quando il problema riguarda il veicolo! mentre sarete chiamati a soccorrere se il problema sarà grave e riguarderà una persona!
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Titanium

Citazione di: principedeimeccaniciallora di quello che ricordo io è che la corsia di emergenza non può essere usata per qualsiasi tipo di avaria! perchè anche una lampadina non funzionante è un avaria! quindi se trovate una makkina ferma solo per guasto meccanico che impedisce la marcia del veicolo stesso si può solo avvertire gli organi competenti come da me detto prima! se invece la situazione è piùgrave ci si deve fermare per forza!!

quindi ricordandovi che la sosta massima consentita in corsia di emergenza è di 3 ore, voi non siete chiamati a soccorrere quando il problema riguarda il veicolo! mentre sarete chiamati a soccorrere se il problema sarà grave e riguarderà una persona!
Principe ha ragione 3 ore max, (anche se è difficile capire da quanto è ferma la macchina), cmq non usciamo fuori argomento, per la corsia di emergenza c'è una apposita discussione.
...siamo tutti apprendisti in un mestiere dove non si diventa mai maestri...

principedeimeccanici

no no vabbè scusami!
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Titanium

E vero che bisogna dare precedenza ai pedoni, ma è anche vero che i pedoni devono rispettare alcune norme Art.190:

1.  I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sui viali e sugli altri spazi ad essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposta al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiate di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

2.  I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

3.  E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.

4.  E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

5.  I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

6.  E' vietato ai pedoni, effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

7.  Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservata ai pedoni.

8.  La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.

9.  E' vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti o manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possono creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

10.  Chiunque viola le disposizioni del seguente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,00  a euro 78,00.
...siamo tutti apprendisti in un mestiere dove non si diventa mai maestri...

🡱 🡳