CONSIGLIOOOO

Aperto da tatanka79, 13 Aprile 2010, 20:50:44

Discussione precedente - Discussione successiva

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questa discussione.

tatanka79

ciao a tutti ragazzi è il primo post che apro, ma mi serve un grande consiglio da voi..sono un possessore di una ford focus 1.6 90 cv sw e circa 2 settimane fa mi si è accesa la spia avaria del sistema motore, impaurito porto la macchina in ford, essendo in garanzia ufficiale, e mi diagnosticano che è partita la turbina.....ah dimenticavo la macchina l'ho presa usata e ora ha 70.000 km...ora mi dicono che non sono più in garanzia perchè la macchina ha percorso piu' di 20.000 km dall'ultimo tagliando è possibile tutto questo??? rispondetemi grazie a tutti

antenr

Se è in garanzia i Km percorsi non c'entrano niente, a meno che non sia una clausola espressamente citata nelle condizioni di garanzia e che tu firmando hai accettato!

tatanka79

no io ho semplicemente firmato il contratto ma non parla di garanzie sui km...cmq non c'entrano niente i km???mi stanno facendo un casino per 5000 km in più....quindi mi stanno prendendo per il c.lo....

focus_love

Citazione di: tatanka79 il 13 Aprile 2010, 21:02:16
no io ho semplicemente firmato il contratto ma non parla di garanzie sui km...cmq non c'entrano niente i km???mi stanno facendo un casino per 5000 km in più....quindi mi stanno prendendo per il c.lo....

Mi sembra di intuire che si stiano attaccando al fatto che la garanzia vale se la macchina ha tutti i tagliandi regolari, e che il tagliando va fatto ogni 20.000 Km. max ... Intuisco solo, bisognerebbe controllare il contratto. Certo, se e' cosi' sono proprio c******. Quanti Km. in piu' di 20.000 hai fatto?

In ogni caso, a mio parere dovrebbero anche dimostrare che c'e' un nesso tra il mancato tagliando e la rottura della turbina. Siamo proprio sicuri che se  l'avessi tagliandata prima, non si sarebbe guastata ??
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies (Groucho Marx)

tatanka79

ho fatto 5000 km in piu'...non mi sembra una cosa così grave per la rottura della turbina...

focus_love

Citazione di: tatanka79 il 13 Aprile 2010, 21:21:07
ho fatto 5000 km in piu'...non mi sembra una cosa così grave per la rottura della turbina...

Neppure a me.
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies (Groucho Marx)

tatanka79

Citazione di: focus_love il 13 Aprile 2010, 22:07:35
Citazione di: tatanka79 il 13 Aprile 2010, 21:21:07
ho fatto 5000 km in piu'...non mi sembra una cosa così grave per la rottura della turbina...

Neppure a me.

quindi cosa mi consigli di fare???

focus_love

Citazione di: tatanka79 il 13 Aprile 2010, 22:18:33
Citazione di: focus_love il 13 Aprile 2010, 22:07:35
Citazione di: tatanka79 il 13 Aprile 2010, 21:21:07
ho fatto 5000 km in piu'...non mi sembra una cosa così grave per la rottura della turbina...

Neppure a me.

quindi cosa mi consigli di fare???


1) Prova ad insistere. Al tagliando di solito fanno controlli e sostituzioni di routine. La turbina probabilmente si e' rotta per i fatti suoi ...

2) prova tutte le altre officine autorizzare Ford della tua provincia. Ce ne sara' pure una meno s******. Tentar non nuoce ...
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies (Groucho Marx)

tatanka79

ti chiedo un'altra cosa....tutto è cominciato con l'accensione della spia avaria sistema motore che si accendeva solo quando raggingevo la velocità di 120 km/h e la macchina andava in recovery cioè non mi faceva superare i 3000 giri,ma andava...
siamo proprio sicuri sia la turbina????perchè ora mi vengono tutti i dubbi di questo mondo

focus_love

Citazione di: tatanka79 il 13 Aprile 2010, 22:43:19
ti chiedo un'altra cosa....tutto è cominciato con l'accensione della spia avaria sistema motore che si accendeva solo quando raggingevo la velocità di 120 km/h e la macchina andava in recovery cioè non mi faceva superare i 3000 giri,ma andava...
siamo proprio sicuri sia la turbina????perchè ora mi vengono tutti i dubbi di questo mondo


A maggior ragione, senti un'altra officina, e vedi se confermano la diagnosi della prima.
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies (Groucho Marx)

tatanka79

Citazione di: focus_love il 13 Aprile 2010, 22:50:46
Citazione di: tatanka79 il 13 Aprile 2010, 22:43:19
ti chiedo un'altra cosa....tutto è cominciato con l'accensione della spia avaria sistema motore che si accendeva solo quando raggingevo la velocità di 120 km/h e la macchina andava in recovery cioè non mi faceva superare i 3000 giri,ma andava...
siamo proprio sicuri sia la turbina????perchè ora mi vengono tutti i dubbi di questo mondo

solo che adesso ce l'hanno in officina loro smontata

A maggior ragione, senti un'altra officina, e vedi se confermano la diagnosi della prima.


focus_love

Citazione di: tatanka79 il 13 Aprile 2010, 22:51:58
solo che adesso ce l'hanno in officina loro smontata

Uhm ...
???
Magari domani qualcuno qui sul forum ha altre idee e/o esperienze con il problema dei tagliandi in garanzia ... prova ad attendere qualche altro parere ...
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies (Groucho Marx)

Fofo74

#12
questo è quello che ho trovato su  web nell'altro post è riportata tutta la legge!! :)
vai con questo dal conce e digli :
che faccio chiamo l'avvocato? o vi date una mossa???    

Tutti i veicoli, anche usati, devono avere una garanzia. per legge.

Garanzia sull'Usato: Auto, Moto, Veicoli e prodotti in genere

Forse non tutti sanno che i veicoli usati venduti a privati da commercianti devono avere una garanzia per legge di due anni. Tramite un accordo tra le parti si può però ridurre ad un anno; ma ogni accordo che elimini totalmente la garanzia è nullo. E' utile sapere che la normativa attuale impone al venditore di consegnare un bene conforme alla descrizione che ne ha fatto all'acquirente prima della vendita e di garantire il rispetto di tale conformità. La garanzia, quindi, copre tutte le parti che non sono chiaramente descritte come difettose. Nell'interesse di entrambe le parti è fondamentale (e consigliabile) una prova su strada del veicolo prima dell'acquisto e la compilazione dello stato d'uso con un giudizio sulle condizioni di ogni particolare dell'auto/moto controfirmata da entrambi i soggetti. Per cui il cliente che è a conoscenza dei difetti dell'auto che acquista non potrà pretendere alcuna garanzia; egli potrà solo farli presente durante la trattativa per ottenere un maggiore sconto rispetto alla quotazione di mercato di un veicolo in ottime condizioni d'uso. Leggi il testo integrale della Legge.

Focus II 1.8 Tdci 115 cv. - Titanium 2007
 Bi-zona, Bi-Xenon , sensori parcheggio, filtro sportivo K&N,DRL
Focus I 1.8 Tdci 115 cv. - Zetec 2004 ora GHIA--2014

Fofo74

questa è la legge sulla garanzia dell'usato
LA VENDITA E LE GARANZIE DEI BENI DI CONSUMO - DLGS 24.02 n° 2
Per i beni acquistati e consegnati dal 23 marzo 2002 si deve fare riferimento al Decreto
Legislativo 24/02 in attuazione della direttiva 1999/44/CE che ha sostanzialmente cambiato le
discipline delle garanzie, novellando (scrivendo) nuovi articoli del Codice Civile dall'art.
1519 bis a nonies.
L'obiettivo del Decreto, è di garantire la protezione del consumatore e potenziare la fiducia
negli acquisti dei beni di consumo, stabilendo una base di regole comuni in Italia e in altri paesi
della UE indipendentemente del luogo di vendita del bene. Questa normativa specifica
nuovamente la figura del consumatore, del venditore, del produttore e il concetto di beni di
consumo.
Consumatore: qualsiasi persona fisica che nei contratti di vendita, permuta, somministrazione,
appalto, opere, e comunque tutti quelli finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare
o produrre, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ed è altresì
considerabile consumatore "il condominio".
Venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata che nell'esercizio della
propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di vendita, permuta,
somministrazione, appalto, opera, e comunque tutti gli altri contratti finalizzati alle forniture di
beni di consumo. Si intende anche venditore l'intermediario, ad esempio l'autosalone che vende
veicoli usati in conto vendita da un privato.
Produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene nel territorio della UE,
o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore, apponendo sul bene il proprio nome o
marchio.
Beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare. Comprese autovetture, motocicli, imbarcazioni.
Sono esclusi:
- i beni oggetto di vendita forzata.
- l'acqua e il gas quando non confezionati per la vendita.
- l'energia elettrica.
La nuova disciplina recita che i beni consegnati debbono essere conformi al contratto di
vendita; cioè il bene deve avere le caratteristiche richieste anche verbalmente dal consumatore
e accettate dal venditore o dal produttore, anche se prospettate su depliant pubblicitario.
La durata della garanzia legale è di 24 mesi, e nel caso di mancanza di conformità (difetto) il
consumatore deve denunciare il difetto al venditore entro due mesi dal momento della
scoperta. Detta garanzia è valida anche per i beni usati, che però, nel caso specifico il
consumatore e il venditore possono concordare un periodo inferiore ai 24 mesi, periodo che in
ogni caso non può essere inferiore a 1 anno.
Con questo Decreto Legislativo è stata sancita la responsabilità del venditore nei confronti
del consumatore per un difetto di conformità. Questa è estesa anche all'installazione quando
effettuata a cura del venditore. Detta responsabilità decade se al momento della consegna del
bene il consumatore era a conoscenza del difetto.
Nel caso della mancanza di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino al bene mediante
la riparazione o la sostituzione. A sua scelta, se i rimedi di cui sopra non hanno avuto esito
positivo, ovvero, sono risultati impossibili o sproporzionati può richiedere la riduzione del
prezzo o la risoluzione del contratto.
Il ripristino della conformità dei beni (riparazione), non deve comportare spese aggiuntive per il
consumatore, siano esse per i materiali, mano d'opera o altre spese con motivazioni diverse
come le spese di spedizione e il diritto di chiamata.
Per la riparazione del bene non c'è un tempo codificato fra la consegna e la restituzione del
bene, in quanto il Decreto Legislativo con l'art. 1519 quater c.c. Prevede che "......la
riparazione deve essere effettuata entro un congruo tempo dalla richiesta senza arrecare
notevoli inconvenienti al consumatore....." per cui trascorso un ragionevole lasso di tempo il
consumatore può richiedere, (tramite raccomandata A/R), la sostituzione, la riduzione del
prezzo, o la risoluzione del contratto.
Per l'esercizio della garanzia il consumatore deve pretendere lo scontrino fiscale e il
documento di consegna (per i beni consegnati in data successiva all'ordine) e conservarlo
almeno 26 mesi dalla data di consegna, in quanto per i beni nuovi in garanzia, la stessa
complessivamente è di 26 mesi (24 mesi di garanzia, più due mesi per la denuncia del difetto),
ed è questa l'unica condizione certa per far valere i propri diritti.
Ancora una volta ricordiamo che il consumatore si deve rivolgere solo al venditore, il quale
non può fare differenze tra garanzia nazionale, internazionale, comunitaria e diffidare dai
venditori che rinviano il consumatore ai centri di assistenza (Fonte: Adiconsum).



Testo integrale della legge sulla vendita dei beni di consumo

LEGGE 1999/44 CE

SENATO DELLA REPUBBLICA ------- XIV Legislatura ------- N.59
ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.
( Parere ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge del 29 Dicembre 2000 , n.422 )
( Trasmesso dalla Presidenza del Senato il 23 Novembre 2001 )

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La direttiva 99/44/CE è finalizzata a garantire un livello piu' elevato di tutela del consumatore per assicurare la conformità dei beni dal medesimo acquistati al contratto concluso con il venditore. Tale direttiva , ai sensi dell'art. 1della legge 29 Dicembre 2000 n. 422, legge comunitaria 2000 deve essere recepita nell'ordinamento nazionale entro il 13 Gennaio 2002, termine pressocchè coincidente con quello del 1° Gennaio 2002, assegnato agli Stati membri della direttiva medesima.
La delega conferita dal Parlamento al Governo non ha all'uopo fissato alcun criterio .
In considerazione di quanto sopra e della portata settoriale della disciplina, non è stato effettuato alcun intervento di modifica dell'istituto della vendita disciplinato dal codice civile, ma si è proceduto , come peraltro consente la legge comunitaria , ad inserire nel testo disposizioni di coordinamento con altre norme del codice civile , con particolare riguardo alle disposizioni sulle clausole vessatorie , nonché nuove previsioni che rafforzano la tutela del consumatore , come ad esempio , la possibilità di rivolgersi ad un terzo autorizzato ove il venditore non effettui , senza giustificato motivo , entro un termine congruo , la riparazione o sostituzione del bene di consumo non conforme . Tale disposizione , non è infatti prevista dalla direttiva , il cui impianto minimo è stato , di conseguenza , esteso , come è anche avvenuto con la previsione che , ove il consumatore sia stato convenuto per l'adempimento del contratto , egli possa ugualmente avvalersi dei diritti previsti dal decreto , purchè abbia assolto all'onere della tempestiva denuncia del difetto di conformità .
In relazione all'articolo si segnala che :

L' Art. 1 stabilisce l'ambito di applicazione della disciplina , che si applica non solo alla vendita , ma anche ai contratti di somministrazione , di appalto , di opera , di permuta , quando detti contratti abbiano per oggetto beni di consumo . Il citato articolo reca inoltre tutte le definizioni necessarie per delimitare la disciplina , ossia quelle di consumatore , di bene di consumo , di venditore , di produttore , di garanzia convenzionale ulteriore . In particolare , agli indicati effetti , il venditore viene inteso come chiunque utilizzi, a scopo professionale o imprenditoriale , uno degli indicati contratti . Il comma 3 prevede che le disposizioni trovano applicazioni anche per i beni usati , con la precisazione che la valutazione del difetto deve essere operata tenendo conto dell'usura del bene in rapporto al periodo di utilizzo .

L' Art. 2 indica le qualità che i beni di consumo devono possedere per essere ritenuti conformi al contratto , anche con riferimento alle eventuali dichiarazioni pubblicitarie e alle istruzione per la installazione del bene , ed altresì con riferimento ad usi particolari manifestati dal consumatore ed accettati , anche per fatti concludenti , dal venditore .

L' Art. 3 stabilisce i diritti del consumatore , in primo luogo quello al ripristino , mediante , a sua scelta , riparazione o sostituzione del bene non conforme , a spese del venditore , con facoltà di rivolgersi a un terzo , in caso di inadempimento o ingiustificato rifiuto del venditore , o comunque sempre a spese di quest'ultimo .
In caso di impossibilità o eccessiva onerosità del ripristino , di vana scadenza del termine assegnato al venditore per provvedere al ripristino , di notevoli inconvenienti causati dal ripristino , il consumatore può , sempre a sua scelta , chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto . E' previsto inoltre al 10° comma , allo scopo di favorire al massimo la possibilità di accordi stragiudiziali , che il venditore possa offrire al consumatore un rimedio alternativo alla riparazione o alla sostituzione .

L' Art. 4 stabilisce che il venditore , allorquando il difetto di conformità del bene venduto sia da attribuire ad altro soggetto facente parte della catena contrattuale , possa chiedere , entro un anno , la reintegrazione di quanto prestato al consumatore alla persona cui è ascrivibile il difetto .

L' Art. 5 disciplina la responsabilità del venditore , che sussiste quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene . Il consumatore , per esercitare i diritti stabiliti nel presente decreto , deve denunciare al venditore il difetto entro due mesi dalla scoperta . In conformità al disposto dell' art. n. 1495 del c.c. si prevede che l'onere della denunzia viene meno in caso di difetti dolosamente occultati dal venditore o dallo stesso riconosciuti . I difetti di conformità che si presentano entro 6 mesi dalla consegna , salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene , si presumono già esistenti alla data della consegna . L'azione si prescrive , in ogni caso , laddove si tratti di difetti non dolosamente occultati dal venditore , in due anni dalla consegna , tuttavia il consumatore convenuto per l'esecuzione del contratto , se ha denunziato il difetto entro i 2 mesi dalla scoperta ed entro due anni dalla consegna , può far valere i diritti previsti dal decreto.

L' Art. 6 ha per oggetto la garanzia convenzionale in base alla quale il consumatore può far valere suoi diritti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente normativa , non potendo questi ultimi essere pregiudicati da una garanzia liberamente offerta .

L' Art. 7 sancisce la nullità nei confronti del consumatore di accordi anteriori alla denuncia del difetto di conformità , intesi a escludere o limitare i diritti previsti dal decreto , inefficacia che può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Per i beni usati , l'arco temporale della responsabilità del venditore può essere ridotto in base ad accordi tra le parti , purchè in misura non inferiore ad un anno . Ai sensi del 3° comma è inoltre nulla clausola contrattuale che preveda l'applicazione al contratto di una legislazione straniera che abbia l'effetto di privare il consumatore dei diritti previsti nel presente decreto , laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro .

L' Art. 8 chiarisce che l'esercizio dei diritti del consumatore previsti nel decreto lascia impregiudicato l'esercizio di altri diritti azionabili in base alle norme dell'ordinamento vigente e in forza delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale .

L' Art. 9 reca la disciplina transitoria .
La normativa non comporta oneri per lo stato e non interferisce con le competenze delle regioni .

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ;
Vista la legge del 29 Dicembre 2000 n.422 art.1 commi 1 e 3 e allegato B ;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 Maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo ;
Vista l' art. 14 della legge del 23 Agosto 1998 n.400 ;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 Novembre 2001 ;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive , di concerto con i Ministri degli Affari esteri , della Giustizia , dell' Economia e delle Finanze ;

Emana il seguente decreto legislativo :

Art. 1
( Ambito di applicazioni e definizioni )

1. Il presente decreto legislativo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo . Ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e somministrazione nonché i contratti di appalto e di opera finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre .
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per :
a) Consumatore : qualsiasi persona fisica che , nei contratti di cui al comma 1 , agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ;
b) Beni di consumo : qualsiasi bene mobile , anche da assemblare , tranne i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega dei notai ; l'acqua e il gas , quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata ; l'energia elettrica ;
c) Venditore : qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale utilizza i contratti di cui al comma 1 ;
d) Produttore : il fabbricante di un bene di consumo , l'importatore del bene di consumo nel territorio dell' Unione Europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome , marchio o segno distintivo ;
e) Garanzia convenzionale ulteriore : qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore , assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari , di rimborsare il prezzo pagato , sostituire , riparare o intervenire altrimenti sul bene di consumo , qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità ;
f) Riparazione : nel caso di difetto di conformità , il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita .

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla vendita di beni di consumo usati , limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa , in considerazione del tempo del progresso utilizzo .

Art. 2
( Conformità al Contratto )

1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se , ove pertinenti , coesistano le seguenti circostanze :
a) Sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo ;
b) Sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello ;
c) Presentano le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo , che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi , tenuto conto della natura del bene e , se del caso , delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore , dal produttore , o dal suo agente o rappresentante , in particolare sulla pubblicità e sull'etichettatura ;
d) Sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti .
3. Non vi è difetto di conformità se , al momento della conclusione del contratto , il consumatore
era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di
conformità trova la sua origine in materiali forniti dal consumatore .
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2 lettera C quando :
a) Dimostra che non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con
l'ordinaria diligenza ;
b) Dimostra che la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della
conclusione del contratto , oppure dimostra che la decisione di acquistare il bene di
consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione .
5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è
equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione fà parte del contratto di
vendita del bene ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità . Tale
disposizione si applica anche nel caso in cui il prodotto , concepito per essere installato dal
consumatore , sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle
istruzioni di installazione .
Art.3
( Diritti del Consumatore )

1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene .
2. In caso di difetto di conformità , il consumatore ha diritto al ripristino , senza spese , della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione , a norma dei comma 3 , 4 , 5 , e 6 ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto , conformemente ai commi 8 , 9 e 10 .
3. Il consumatore può chiedere , a sua scelta , al venditore di riparare il bene o sostituirlo , senza spese in entrambi i casi , salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro .
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro , tenendo conto :
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità ;
b) dell'entità del difetto di conformità ;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore .
5. Se il venditore , nonostante ciò sia possibile e non eccessivamente oneroso , rifiuta di riparare il bene o non sostituirlo o non effettua la riparazione o sostituzione di cui al comma 6 , il consumatore , in applicazione degli articoli 1218 e 2058 del codice civile , può rivolgersi ad un altro autorizzato , ove sussista , o in difetto ad un altro terzo , a spese del venditore . Della riparazione o sostituzione del bene il consumatore deve dare pronta notizia al venditore .
6. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore , tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene .
7. Le spese , di cui ai commi 2 , 3 e 5 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni , in particolar modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione , per la mano d'opera e i materiali .
8. Il consumatore può richiedere , a sua scelta , una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto :
a) se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose ;
b) se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6 ;
c) se la sostituzione o la riparazione abbia recato notevoli inconvenienti al consumatore.

9. Nel determinare la somma oggetto di riduzione o di restituzione si tiene conto dell'uso del bene .
10. Dopo la denuncia del difetto di conformità il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile , con i seguenti effetti :
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio , il venditore resta obbligato ad attuarlo , con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6 , salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo .

11. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione , non dà diritto alla risoluzione del contratto .

Art. 4
( Diritto di Regresso )

1. Il venditore finale , quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore , di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario , ha diritto di regresso , salvo patto contrario o rinuncia , nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire , entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato .

Art. 5
( Termini )
1. Il venditore è responsabile , a norma dell'art. 3 , quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene .
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 3 , comma 2 , se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto siffatto difetto . La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato .
3. Salvo prova contraria si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data , a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive , in ogni caso , nel termine di due anni dalla consegna ; il consumatore , che sia convenuto con l'esecuzione del contratto , può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'art. 3 , comma 2, purchè il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima di due anni dalla consegna .

Art. 6
( Garanzia Convenzionale )

1. La garanzia convenzionale vincola giuridicamente chi la offre secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità .
2. La garanzia deve , a cura di chi la offre , almeno indicare :
a) che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente decreto e specificare che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti ;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere , segnatamente la durata e l'estensione territoriale della garanzia , nonché il nome e l'indirizzo di chi la presta .
3. A richiesta del consumatore , la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione e a lui accessibile .
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con rilevanza pari a quella di eventuali altre lingue ufficiali dell' Unione Europea .
5. Una garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai commi 2 , 3 , e 4 rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione .
Art.7

( Carattere imperativo delle disposizioni )

1. Le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore prima che gli sia stato comunicato il difetto di conformità e che escludono o limitano , direttamente o indirettamente , i diritti derivanti dal presente decreto , sono nulle . La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice .
2. Nel caso di beni usati , il venditore e il consumatore possono introdurre condizioni contrattuali o stipulare accordi che impegnino la responsabilità del venditore per un periodo di tempo inferiore a quello di cui all' art. 5 , comma 1 , ma non inferiore ad un anno .
3. E' nulla ogni clausola contrattuale che , prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario , abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente decreto , laddove il contratto presenti un collegamento stretto con il territorio di uno Stato membro dell' Unione Europea .

Art. 8
( Cumulabilità dei diritti )

1. L'esercizio dei diritti riconosciuti dal presente decreto lascia impregiudicato l'esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in base all'ordinamento vigente e in forza delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale .
2. Il consumatore ha comunque diritto al risarcimento nei casi e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988 , n.224 .

Art. 9
( Norme Transitorie )

1. La presente disciplina non si applica alle vendite dei beni ed ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 Giugno 2002 , le disposizioni di cui all'art. 6 , relativo alla garanzia convenzionale , non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto .

Il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana .
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare .
L' Art. 3 stabilisce i diritti del consumatore , in primo luogo quello al ripristino , mediante , a sua scelta , riparazione o sostituzione del bene non conforme , a spese del venditore , con facoltà di rivolgersi a un terzo , in caso di inadempimento o ingiustificato rifiuto del venditore , o comunque sempre a spese di quest'ultimo .
In caso di impossibilità o eccessiva onerosità del ripristino , di vana scadenza del termine assegnato al venditore per provvedere al ripristino , di notevoli inconvenienti causati dal ripristino , il consumatore può , sempre a sua scelta , chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto . E' previsto inoltre al 10° comma , allo scopo di favorire al massimo la possibilità di accordi stragiudiziali , che il venditore possa offrire al consumatore un rimedio alternativo alla riparazione o alla sostituzione .

L' Art. 4 stabilisce che il venditore , allorquando il difetto di conformità del bene venduto sia da attribuire ad altro soggetto facente parte della catena contrattuale , possa chiedere , entro un anno , la reintegrazione di quanto prestato al consumatore alla persona cui è ascrivibile il difetto .

L' Art. 5 disciplina la responsabilità del venditore , che sussiste quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene . Il consumatore , per esercitare i diritti stabiliti nel presente decreto , deve denunciare al venditore il difetto entro due mesi dalla scoperta . In conformità al disposto dell' art. n. 1495 del c.c. si prevede che l'onere della denunzia viene meno in caso di difetti dolosamente occultati dal venditore o dallo stesso riconosciuti . I difetti di conformità che si presentano entro 6 mesi dalla consegna , salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene , si presumono già esistenti alla data della consegna . L'azione si prescrive , in ogni caso , laddove si tratti di difetti non dolosamente occultati dal venditore , in due anni dalla consegna , tuttavia il consumatore convenuto per l'esecuzione del contratto , se ha denunziato il difetto entro i 2 mesi dalla scoperta ed entro due anni dalla consegna , può far valere i diritti previsti dal decreto.

L' Art. 6 ha per oggetto la garanzia convenzionale in base alla quale il consumatore può far valere suoi diritti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente normativa , non potendo questi ultimi essere pregiudicati da una garanzia liberamente offerta .

L' Art. 7 sancisce la nullità nei confronti del consumatore di accordi anteriori alla denuncia del difetto di conformità , intesi a escludere o limitare i diritti previsti dal decreto , inefficacia che può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Per i beni usati , l'arco temporale della responsabilità del venditore può essere ridotto in base ad accordi tra le parti , purchè in misura non inferiore ad un anno .
Ai sensi del 3° comma è inoltre nulla clausola contrattuale che preveda l'applicazione al contratto di una legislazione straniera che abbia l'effetto di privare il consumatore dei diritti previsti nel presente decreto , laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro .

L' Art. 8 chiarisce che l'esercizio dei diritti del consumatore previsti nel decreto lascia impregiudicato l'esercizio di altri diritti azionabili in base alle norme dell'ordinamento vigente e in forza delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale .

L' Art. 9 reca la disciplina transitoria .
La normativa non comporta oneri per lo stato e non interferisce con le competenze delle regioni .


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ;
Vista la legge del 29 Dicembre 2000 n.422 art.1 commi 1 e 3 e allegato B ;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 Maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo ;
Vista l' art. 14 della legge del 23 Agosto 1998 n.400 ;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 Novembre 2001 ;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive , di concerto con i Ministri degli Affari esteri , della Giustizia , dell' Economia e delle Finanze ;

Emana il seguente decreto legislativo :

Art. 1
( Ambito di applicazioni e definizioni )

1. Il presente decreto legislativo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo . Ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e somministrazione nonché i contratti di appalto e di opera finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre .
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per :
a) Consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma 1, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ;
b) Beni di consumo : qualsiasi bene mobile , anche da assemblare , tranne i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega dei notai ; l'acqua e il gas , quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata ; l'energia elettrica ;
c) Venditore : qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale utilizza i contratti di cui al comma 1 ;
d) Produttore : il fabbricante di un bene di consumo , l'importatore del bene di consumo nel territorio dell' Unione Europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome , marchio o segno distintivo ;
e) Garanzia convenzionale ulteriore : qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore , assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari , di rimborsare il prezzo pagato , sostituire , riparare o intervenire altrimenti sul bene di consumo , qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità ;
f) Riparazione : nel caso di difetto di conformità , il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita .

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla vendita di beni di consumo usati , limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa , in considerazione del tempo del progresso utilizzo .

Art. 2
( Conformità al Contratto )

1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se , ove pertinenti , coesistano le seguenti circostanze :
a) Sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo ;
b) Sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello ;
c) Presentano le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo , che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi , tenuto conto della natura del bene e , se del caso , delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore , dal produttore , o dal suo agente o rappresentante , in particolare sulla pubblicità e sull'etichettatura ;
d) Sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti .
3. Non vi è difetto di conformità se , al momento della conclusione del contratto , il consumatore
era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di
conformità trova la sua origine in materiali forniti dal consumatore .
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2 lettera C quando :
a) Dimostra che non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con
l'ordinaria diligenza ;
b) Dimostra che la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della
conclusione del contratto , oppure dimostra che la decisione di acquistare il bene di
consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione .
5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è
equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione fà parte del contratto di
vendita del bene ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità . Tale
disposizione si applica anche nel caso in cui il prodotto , concepito per essere installato dal
consumatore , sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle
istruzioni di installazione .
Art.3
( Diritti del Consumatore )

1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene .
2. In caso di difetto di conformità , il consumatore ha diritto al ripristino , senza spese , della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione , a norma dei comma 3 , 4 , 5 , e 6 ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto , conformemente ai commi 8 , 9 e 10 .
3. Il consumatore può chiedere , a sua scelta , al venditore di riparare il bene o sostituirlo , senza spese in entrambi i casi , salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro .
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro , tenendo conto :
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità ;
b) dell'entità del difetto di conformità ;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore .
5. Se il venditore , nonostante ciò sia possibile e non eccessivamente oneroso , rifiuta di riparare il bene o non sostituirlo o non effettua la riparazione o sostituzione di cui al comma 6 , il consumatore , in applicazione degli articoli 1218 e 2058 del codice civile , può rivolgersi ad un altro autorizzato , ove sussista , o in difetto ad un altro terzo , a spese del venditore . Della riparazione o sostituzione del bene il consumatore deve dare pronta notizia al venditore .
6. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore , tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene .
7. Le spese , di cui ai commi 2 , 3 e 5 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni , in particolar modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione , per la mano d'opera e i materiali .
8. Il consumatore può richiedere , a sua scelta , una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto :
a) se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose ;
b) se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6 ;
c) se la sostituzione o la riparazione abbia recato notevoli inconvenienti al consumatore.

9. Nel determinare la somma oggetto di riduzione o di restituzione si tiene conto dell'uso del bene .
10. Dopo la denuncia del difetto di conformità il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile , con i seguenti effetti :
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio , il venditore resta obbligato ad attuarlo , con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6 , salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo .

11. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione , non dà diritto alla risoluzione del contratto .
Art. 4
( Diritto di Regresso )
1. Il venditore finale , quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore , di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario , ha diritto di regresso , salvo patto contrario o rinuncia , nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire , entro un anno dall'esecuzione della prestazione , in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato .
Art. 5
( Termini )

1. Il venditore è responsabile , a norma dell'art. 3 , quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene .
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 3 , comma 2 , se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto siffatto difetto . La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato .
3. Salvo prova contraria si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data , a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive , in ogni caso , nel termine di due anni dalla consegna ; il consumatore , che sia convenuto con l'esecuzione del contratto , può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'art. 3 , comma 2, purchè il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima di due anni dalla consegna .
Art. 6
( Garanzia Convenzionale )

1. La garanzia convenzionale vincola giuridicamente chi la offre secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità .
2. La garanzia deve , a cura di chi la offre , almeno indicare :
a) che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente decreto e specificare che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti ;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere , segnatamente la durata e l'estensione territoriale della garanzia , nonché il nome e l'indirizzo di chi la presta .

3. A richiesta del consumatore , la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione e a lui accessibile .
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con rilevanza pari a quella di eventuali altre lingue ufficiali dell' Unione Europea .
5. Una garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai commi 2 , 3 , e 4 rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione .

Art.7
( Carattere imperativo delle disposizioni )

1. Le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore prima che gli sia stato comunicato il difetto di conformità e che escludono o limitano , direttamente o indirettamente , i diritti derivanti dal presente decreto , sono nulle . La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice .
2. Nel caso di beni usati , il venditore e il consumatore possono introdurre condizioni contrattuali o stipulare accordi che impegnino la responsabilità del venditore per un periodo di tempo inferiore a quello di cui all' art. 5 , comma 1 , ma non inferiore ad un anno .
3. E' nulla ogni clausola contrattuale che , prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario , abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente decreto , laddove il contratto presenti un collegamento stretto con il territorio di uno Stato membro dell' Unione Europea .

Art. 8
( Cumulabilità dei diritti )

1. L'esercizio dei diritti riconosciuti dal presente decreto lascia impregiudicato l'esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in base all'ordinamento vigente e in forza delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale .
2. Il consumatore ha comunque diritto al risarcimento nei casi e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988 , n.224 .

Art. 9
( Norme Transitorie )

1. La presente disciplina non si applica alle vendite dei beni ed ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 Giugno 2002 , le disposizioni di cui all'art. 6 , relativo alla garanzia convenzionale , non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto .
Il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana .
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare . 
Focus II 1.8 Tdci 115 cv. - Titanium 2007
 Bi-zona, Bi-Xenon , sensori parcheggio, filtro sportivo K&N,DRL
Focus I 1.8 Tdci 115 cv. - Zetec 2004 ora GHIA--2014

focus_love

Se ho capito bene, qui il punto in discussione non e' se l'auto e' coperta o meno da garanzia, quanto il fatto che secondo Ford il fatto di non aver fatto il tagliando entro i 20.000 Km. l'ha invalidata (da controllare se questo e' riportato sulla garanzia  in questione - non l'ho letta - pero' e' ragionevole che la garanzia richieda di fare la manutenzione periodica).

Posto il fatto che e' quantomeno discutibile che 5.000 km in piu' possano aver fatto la differenza, e che ci sia un nesso con la rottura in questione ... Anch'io insisterei.
Pero', se non loro non si smuovono ... che fai? ... temo che la strada dell'avvocato non sia praticabile.
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies (Groucho Marx)

Fofo74

questa era la legge sulla garanzia , meglio saperla!!
cmq il tagliando si fa a 20.000km o ad un anno quindi è in regola sotto tutti i punti quindi è in regola !!!!!
Focus II 1.8 Tdci 115 cv. - Titanium 2007
 Bi-zona, Bi-Xenon , sensori parcheggio, filtro sportivo K&N,DRL
Focus I 1.8 Tdci 115 cv. - Zetec 2004 ora GHIA--2014

tatanka79

Citazione di: Fofo74 il 14 Aprile 2010, 11:53:53
questa era la legge sulla garanzia , meglio saperla!!
cmq il tagliando si fa a 20.000km o ad un anno quindi è in regola sotto tutti i punti quindi è in regola !!!!!
allora fofo74 sono io dalla parte della ragione visto che la macchina non ha ancora finito l'anno di garanzia....fatemi sapere al piu' presto che stavolta faccio un bel casino....grazie in anticipo

focus_love

Citazione di: tatanka79 il 14 Aprile 2010, 12:40:49
Citazione di: Fofo74 il 14 Aprile 2010, 11:53:53
questa era la legge sulla garanzia , meglio saperla!!
cmq il tagliando si fa a 20.000km o ad un anno quindi è in regola sotto tutti i punti quindi è in regola !!!!!
allora fofo74 sono io dalla parte della ragione visto che la macchina non ha ancora finito l'anno di garanzia....fatemi sapere al piu' presto che stavolta faccio un bel casino....grazie in anticipo

Il tagliando, se sbaglio correggetemi, si fa dopo X Km (dove X = 20.000 in questo caso), oppure un anno (km e tempo misurati dall'ultimo tagliando, oppure dalla data di acquisto), *quale delle due scadenze viene prima*. Quindi se si percorrono piu' di X km in un tempo inferiore all'anno, va fatto allo scadere dei km.


Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies (Groucho Marx)

tatanka79

Citazione di: focus_love il 14 Aprile 2010, 12:48:16
Citazione di: tatanka79 il 14 Aprile 2010, 12:40:49
Citazione di: Fofo74 il 14 Aprile 2010, 11:53:53
questa era la legge sulla garanzia , meglio saperla!!
cmq il tagliando si fa a 20.000km o ad un anno quindi è in regola sotto tutti i punti quindi è in regola !!!!!
allora fofo74 sono io dalla parte della ragione visto che la macchina non ha ancora finito l'anno di garanzia....fatemi sapere al piu' presto che stavolta faccio un bel casino....grazie in anticipo

Il tagliando, se sbaglio correggetemi, si fa dopo X Km (dove X = 20.000 in questo caso), oppure un anno (km e tempo misurati dall'ultimo tagliando, oppure dalla data di acquisto), *quale delle due scadenze viene prima*. Quindi se si percorrono piu' di X km in un tempo inferiore all'anno, va fatto allo scadere dei km.



fosse così quindi passo dalla parte del torto....non ci capisco piu' niente.....

leale71

prova a vedere nel libretto dei tagliandi o in quello delle manutenzioni se c'è una clausola che faccia decadere la garanzia base qualora non venga rispettato uno dei termini fissati per il tagliando (o 20.000 Km o 1 anno dall'ultimo fatto).
Ciao  ;)
FoFo sw 1.8 Tdci 100cv Ambiente

IL CASO NON ESISTE!

legis

Allora la garanzia è Ford?
Se si non c'entra nulla. Qualora si rifiutassero chiama il servizio clienti.
Mi spieghi meglio la tua garanzia?
:icon_lol: La fortuna favorisce la mente preparata  :icon_lol:

ENTRA NEL MIO GARAGE

tatanka79

Citazione di: legis il 14 Aprile 2010, 13:49:15
Allora la garanzia è Ford?
Se si non c'entra nulla. Qualora si rifiutassero chiama il servizio clienti.
Mi spieghi meglio la tua garanzia?
Si ho la garanzia ufficiale ford

Fofo74

allora nn farti tanti problemi se sei nei 20.000km o nell'arco dell'anno devono farlo in garanzia !!
se nn vogliono passa alle maniere "piu forti" chiama il servizio clienti ford e manda una lettera dell'Avv!!
Focus II 1.8 Tdci 115 cv. - Titanium 2007
 Bi-zona, Bi-Xenon , sensori parcheggio, filtro sportivo K&N,DRL
Focus I 1.8 Tdci 115 cv. - Zetec 2004 ora GHIA--2014

legis

Citazione di: tatanka79 il 14 Aprile 2010, 15:35:06
Citazione di: legis il 14 Aprile 2010, 13:49:15
Allora la garanzia è Ford?
Se si non c'entra nulla. Qualora si rifiutassero chiama il servizio clienti.
Mi spieghi meglio la tua garanzia?
Si ho la garanzia ufficiale ford
Allora chiama il servizio clienti e nel caso come dice Fofo interpella un avvocato. Ci stanno provando. Scusami però ma l'auto è ancora in garanzia? E per quanto tempo? Tu hai la lunga protezione quella di 4anni?
:icon_lol: La fortuna favorisce la mente preparata  :icon_lol:

ENTRA NEL MIO GARAGE

tatanka79

Si ho l'estensione della garanzia di 4 anni... Cmq volete sapere l'ultima?? Mi hanno chiamato dicendomi che il costo della riparazione dobbiamo pagarlo al 50 e 50 ma possibile???

Fofo74

Focus II 1.8 Tdci 115 cv. - Titanium 2007
 Bi-zona, Bi-Xenon , sensori parcheggio, filtro sportivo K&N,DRL
Focus I 1.8 Tdci 115 cv. - Zetec 2004 ora GHIA--2014

focus_love

Citazione di: tatanka79 il 14 Aprile 2010, 18:38:33
Si ho l'estensione della garanzia di 4 anni... Cmq volete sapere l'ultima?? Mi hanno chiamato dicendomi che il costo della riparazione dobbiamo pagarlo al 50 e 50 ma possibile???


Se stanno cercando di contrattare, allora sanno di non essere dalla parte della ragione.
Insisti nel far valere i tuoi diritti. La turbina era difettosa e si e' rotta per i fatti suoi, non perche' hai fatto 5.000 km in piu' dall'ultimo tagliando!! Digli che non facciano tante storie e te la sostutuiscano a spese loro. Altrimenti a che cosa serve la lunga garanzia, se non a coprire queste cose?
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies (Groucho Marx)

tatanka79


Fofo74

xke vogliono fare 50&50??? su che basi vogliono farti pagare il 50% che poi in realta ti vogliono far pagare tutto???
Focus II 1.8 Tdci 115 cv. - Titanium 2007
 Bi-zona, Bi-Xenon , sensori parcheggio, filtro sportivo K&N,DRL
Focus I 1.8 Tdci 115 cv. - Zetec 2004 ora GHIA--2014

tatanka79

Citazione di: Fofo74 il 14 Aprile 2010, 19:28:04
xke vogliono fare 50&50??? su che basi vogliono farti pagare il 50% che poi in realta ti vogliono far pagare tutto???
L'unica cosa che mi hanno detto e' per tenersi buono il cliente cosi si fa meta' a testa... Questo mi hanno detto

Fofo74

AVVOCATO e SERVIZIO CLIENTI!!!
fai prima e risparmi se è in garanzia pagano loro!!
Focus II 1.8 Tdci 115 cv. - Titanium 2007
 Bi-zona, Bi-Xenon , sensori parcheggio, filtro sportivo K&N,DRL
Focus I 1.8 Tdci 115 cv. - Zetec 2004 ora GHIA--2014

tatanka79

Citazione di: Fofo74 il 14 Aprile 2010, 19:36:29
AVVOCATO e SERVIZIO CLIENTI!!!
fai prima e risparmi se è in garanzia pagano loro!!
Scusa la mia ignoranza ma su cosa mi posso appellare???

Fofo74

1) sono tenuti ad risparmiare
2) ci guadagnano
3) tirano fuori qualsiasi motivo /problema/cause per nn pagare

tanto sei tu che rimani a "piedi"!!!! :-\
Focus II 1.8 Tdci 115 cv. - Titanium 2007
 Bi-zona, Bi-Xenon , sensori parcheggio, filtro sportivo K&N,DRL
Focus I 1.8 Tdci 115 cv. - Zetec 2004 ora GHIA--2014

legis

Citazione di: tatanka79 il 14 Aprile 2010, 18:38:33
Si ho l'estensione della garanzia di 4 anni... Cmq volete sapere l'ultima?? Mi hanno chiamato dicendomi che il costo della riparazione dobbiamo pagarlo al 50 e 50 ma possibile???


Ma quando mai..... Ma sono impazziti....
Chiama il servizio clienti!!
:icon_lol: La fortuna favorisce la mente preparata  :icon_lol:

ENTRA NEL MIO GARAGE

doomboy

Scusa Tatanka79, ma che aspetti a rivolgerti ad un altro service? Questi ci stanno marciando!

Anzi, chiama proprio la Ford e informali. Sei sicuro che sia un Ford Service ufficiale?
God's in his heaven. All's right with the world.

Anche un maiale può arrampicarsi su un albero quando viene adulato!

🡱 🡳