Contestazioni:Ricorso contro un verbale

Aperto da gionni, 15 Dicembre 2008, 17:20:09

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gionni

salve, a chi non è capitato di ricevere un verbale e magari non essersi accorto che poteva non essere pagato:
Vi posto delle informazioni utili:
Il verbale vi può essere consegnato direttamente dagli enti accertatori al momento della contravvenzione (cd. contestazione immediata) oppure esservi notificato in un momento successivo, nel caso in cui l'infrazione sia stata rilevata in vostra assenza, nel caso in cui l'organo di polizia fosse nell'impossibilità di fermarvi o nei casi previsti dall'art. 201 c. 1bis del CdS come ad esempio accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale (es. "Autovelox").

Qualora la violazione non possa venir immediatamente contestata, il verbale deve venir notificato entro 150 giorni dall'accertamento; i predetti termini possono variare nel caso in cui non risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dall'accertamento.

L'automobilista ha tempo 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione per pagare oppure per presentare ricorso, in carta semplice, al Prefetto di ..................... -  - per il tramite dell'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, a mezzo consegna diretta o con raccomandata A.R.
L'ente accertatore deve trasmettere al prefetto entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso una memoria per confermare o respingere il ricorso.

In alternativa al ricorso al prefetto l'automobilista può fare ricorso contro il verbale, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, al Giudice di Pace di ----------, per le violazioni commesse nel Comune di -----------, e al Giudice di Pace di ---------- per le violazioni commesse nei Comuni di--------------.

N.B. Il ricorso va in questo caso presentato personalmente o a mezzo posta.

Si deve inoltre presenziare personalmente all'udienza, pena il rigetto del ricorso.

Consigli:
a) controllate se il verbale vi è stato notificato regolarmente entro 150 giorni dalla violazione;
b) valutate sempre bene se esistono motivi validi e dimostrabili per contestare il verbale; questi vanno esposti chiaramente nel ricorso; altrimenti c'è il rischio che il prefetto o il giudice di pace respingano il ricorso e la sanzione venga raddoppiata;
c) Attenzione: il ricorso può essere presentato solo avverso il verbale notificato e non contro il preavviso di contravvenzione, che è il foglietto verde lasciato sul parabrezza delle auto in sosta!

PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO

Il prefetto ha tempo complessivamente 120 giorni dalla ricezione della memoria da parte dell'ente accertatore per accogliere o rigettare il ricorso, emettendo in questo ultimo caso ingiunzione di pagamento per il doppio della sanzione iniziale.

L'ordinanza-ingiunzione, con la quale viene respinto il ricorso, deve essere notificata entro 150 giorni dall'adozione del provvedimento. Quindi in pratica i tempi di attesa per conoscere dell'esito di un ricorso possono essere (60+120+150)=330 giorni dal momento della presentazione del ricorso.

Il silenzio, cioè la mancanza di risposta da parte del prefetto, significa invece accoglimento del ricorso.

Se l'ingiunzione di pagamento del prefetto vi viene notificata oltre i 330 giorni dalla presentazione del ricorso, l'automobilista può impugnare l'ingiunzione davanti al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notificazione, chiedendone l'annullamento per prescrizione.

Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione all'ufficio indicato sull'ingiunzione.

Se non si è invece d'accordo con l'ingiunzione del prefetto, vi è ancora la possibilità di proporre opposizione contro la stessa davanti al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica. Anche in questo caso il ricorso non può essere inoltrato al giudice con plico postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria con consegna a mani del cancelliere.

Consigli:
a) guardare la data riportata sull'ordinanza-ingiunzione per verificare se sono trascorsi più di 330 giorni dalla data di presentazione o spedizione tramite raccomandata AR del ricorso.
Per i 120 giorni entro i quali deve essere adottato il provvedimento del prefetto vale la data in cui l'ingiunzione è stata emessa dal prefetto e non quella in cui è stata notificata all'automobilista.
b) Se si vuole fare ricorso contro l'ingiunzione, bisogna considerare anche qui bene se i motivi di ricorso in vostro possesso siano più che validi.

LA CARTELLA ESATTORIALE

Se l'automobilista non provvede a pagare il verbale o la successiva ingiunzione, oppure provvede a pagare con ritardo, a distanza di qualche tempo riceverà una cartella esattoriale, ultimo avviso prima dell'esecuzione forzosa.

L'art. 28 della L. 689/81 prevede un termine di 5 anni dall'infrazione o dal ricevimento del verbale, regolarmente notificato, per la notifica della cartella esattoriale. La Cassazione ha stabilito che i 5 anni si contano fino all'iscrizione a ruolo della somma dovuta.

Contro la cartella esattoriale si può fare ricorso al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica della stessa. Per fare ricorso bisogna dunque controllare che o la data di consegna della stessa o la data di iscrizione a ruolo, riportate entrambe sulla cartella, siano entro i 5 anni dalla commessa violazione o notifica del verbale.

E se il verbale è stato pagato regolarmente entro i termini?
Probabilmente la consegna della cartella è un errore. Per dirimere ogni dubbio bisogna aver conservato la ricevuta del pagamento, che va esibita alla prefettura o all'ufficio contravvenzioni del Comune, che hanno fatto emettere la cartella esattoriale. Questi enti, in autotutela, riconoscendo l'errore, procedono all'annullamento della cartella. Meglio farsi rilasciare una quietanza liberatoria, da consegnare in copia anche all'ente esattore.

E se prima della cartella non ci è mai stata notificata alcuna multa?
La situazione non è di fatto così rara. In questo caso, in primo luogo, va verificato che il verbale vi sia stato correttamente notificato, in genere a mezzo del servizio postale. È necessario quindi verificare se presso l'ente che ha accertato la multa (Polizia, Comune o altro) esista prova dell'avvenuta notifica alla vostra residenza del verbale. L'ente è tenuto, anche ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa, a mostrarvi le prove dell'avvenuta corretta notifica e ad indicarvi quando e dove la contravvenzione è stata rilevata. Se ci sono errori si può ovviamente fare ricorso al giudice di pace.

Può tuttavia capitare che le poste non abbiano eseguito correttamente la notifica.
A tal proposito se il postino non trova il destinatario del verbale o qualcun altro che possa firmare in sua vece, lascia una cartolina gialla con l'invito a ritirare l'atto presso l'ufficio postale entro dieci giorni. Trascorsi i dieci giorni, senza che il destinatario si sia presentato, l'atto viene restituito al mittente.

Domanda: Come faccio io a provare che il postino mi ha lasciato la cartolina-invito nella mia cassetta postale? Praticamente non ho nessuna possibilità.

Per ovviare a questo inconveniente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 346/1998, ha stabilito che a partire dal 24.9.1998 l'automobilista debba ricevere una seconda raccomandata AR di notifica del verbale, in maniera che non ci possano essere più dubbi sul tentativo di consegna.

E se ho pagato in ritardo il verbale, magari anche solo di un giorno?
Abbiamo detto sopra che quando riceviamo il verbale, si ha tempo 60 giorni (consecutivi, inclusi sabato e domenica) per pagare. Se si paga, anche con un solo giorno di ritardo, il versamento è inutile e l'automobilista riceve ugualmente la cartella con l'invito a pagare nuovamente la sanzione, oltre agli interessi e alle spese di notifica.

Consigli:
La cartella esattoriale può costituire davvero una sorpresa. La possibilità del ricorso – 30 giorni ripetiamo! – è anche qui aperta; prima però bisogna verificare bene quanto detto sopra ed in particolare se i termini, non facili da ricordare, siano stati rispettati e se notifiche e consegne dei precedenti atti siano stati fatte regolarmente.
spero che vi sia utile

Titanium

Bene gionni, tutti argomenti importanti che andrebbero approfonditi meglio.
Non dimenticare di passare da qui però: http://www.idaf.it/moduli/punbb/viewforum.php?id=21
...siamo tutti apprendisti in un mestiere dove non si diventa mai maestri...

🡱 🡳