Sospensioni complete o molle ribassate:
in tal caso la situazione è in parte lacunosa. Esistono circolari ministeriali che certificano la legalità di questi componenti ma non essendoci una omologazione CEE (come per gli scarichi) spesso ci si sente erroneamente contestare il montaggio di questi componenti, anche se presenti come dotazione originale del veicolo sotto forma di accessori della casa o disponibili come ricambio nel libero mercato. Fondamentalmente le motorizzazioni riconoscono la legalità di tale componente ma portare con se la circolare o un deplian esplicativo della casa madre ( praticamente tutti i produttori di autoveicoli hanno una serie di accessori "molle ribassate" in catalogo) può aiutare ad evitare discussioni in caso di controllo. E' sottointeso che il ribassamento non deve essere tale da creare interferenza con i passaruota, la carrozzeria, gli altri elementi della meccanica del veicolo e rispettare le norme europee per l'omologazione dei veicoli ; queste ultime impongono un'altezza minima misurata nel punto più basso del differenziale pari a 150mm e un'altezza minima misurata in un qualsiasi altro punto del veicolo pari o superiore a 120mm. Tali misure non sono affatto casuali ma si riferiscono all'altezza classica di un marciapiede cittadino che è appunto di 120mm. Buona norma è comunque non esagerare con il ribassamento del veicolo , sia per questioni di sicurezza sia per evitare che la modifica sia particolarmente vistosa; soluzione tecnica valida, che esula tuttavia da tale contesto, è il montaggio di un assetto a ghiere regolabile in altezza per adeguare quest'ultima alle varie situazioni ( marcia su strada, pista o esposizione in raduni...)
5. LIMITE MASSIMO DI RIBASSAMENTO DELL’AUTOVETTURA:
Le direttive comunitarie non prevedono un’ altezza minima da terra della parte inferiore delle
autovetture. Perciò l’assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carta di circolazione, ma
dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui rilassamenti
vistosi.
Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa delle sospensioni.
In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) trattasi effettivamente di
modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell’art. 78 CdS con ritiro della carta di circolazione per l’invio alla
M.C.T.C.
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Come completamento delle osservazioni tengo ad aggiungere una postilla all'estratto della circolare ministeriale qui sopra riportato; in sede di omologazione la scheda tecnica dell'autoveicolo riporta una tolleranza nella misura di distanza da terra del veicolo. Questa tolleranza è ampia e quindi ammette tranquillamente un ribassamento di 20-30mm ; inoltre quasi tutte le case automobilistiche ( ford, fiat, opel...ecc..ecc..) prevedono nella loro linea accessori originali, un kit di ribassamento ( non originale della casa ma comunque venduto nei concessionari come ricambio originale vedi ford/eibach o opel/steimenz) per i loro veicoli più recenti....in tal caso il problema non si pone quindi neppure perchè sicuramente sulla scheda di omologazione è riportata la presenza di tale opzione. Discorso diverso per gli assetti esasperati con ribassamento di 90-100mm....in tal caso sarebbe necessario l'aggiornamento della carta di circolazione.