C-MAX presenza di acqua nel pozzetto incassato posteriore dx passeggero RISOLTO

Aperto da albarossa2001, 03 Febbraio 2013, 16:23:12

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albarossa2001

oggi mentre perlustravo la mia cmax del 2009 acquistata da un po, pensando cosa ci metto sotto questi pozzetti sotto il tappetino dei passeggeri, ispeziono i pozzetti per vedere casomia chi mi ha venduto la macchina abbia lasciato qualcosa per sbaglio dentro, apro il pozzetto lato sx, bello pulito asciutto vuoto, poi dico adesso guardo anche l'altro lato sx, vuoto anche lui, ma la moquette e zuppa piena di acqua, guardo nella parte immediatamente intorno al pozzetto ma un po sollevata asciutto completamente, riposiziono il pianalino sopra il pozzetto perfettamente asciutto, così anche il tappeto sopra il pianalino del pozzetto tutto asciutto, quindi sembra che l'acqua ci sia solo sul fondo del pozzetto ma anche parecchio, come diavolo è entrata tutta questa acqua, che sinceramente se non ci guardavo per sbaglio non me ne sarei mai accorto, ho guardato anche nel bagagliaio ed è tutto asciutto come anche nel vano del ruotino tutto asciutto.
L'unica cosa che ho notato in corrispondenza del pozzetto posteriore che ci sono i bocchettoni del climatizzatore sotto il sedile, però questi ci sono anche sul pozzetto posteriore sx dove non c'è il problema (pensando ad una condensa), e poi se la condensa usciva da questi bocchettoni  doveva bagnare prima il tappetino, poi il coperchio del pozzetto e poi finire nel pozzetto!
Spero che qualcuno mi aiuti o mi indichi la soluzione... Grazie

ps: leggevo che qualcuno aveva lo stesso problema e che aveva risolto così, non so se puo essere la stessa cosa anche per me, anche se non ho capito bene la soluzione!
l'acqua era dovuta all'impianto di climatizzazione che facendo condensa usciva dalla paratia di fronte al tappo del filtro antipolline......
sistemato tutto con un po' di silicone nero....
CMAX-I

ernesto

intanto, se ricordo bene la tua c-max è ancora in garanzia, quindi...........................................
poi, non si capisce se sto' pozzetto è quello destro o sinistro
un'altro utengte ha avuto questi problemi, risolti dal carrozziere aveva una falla lato guida
focus MK 2,5 tdci 2.0   136 CV
cruise control illuminato, svuota tasche illuminato, cassetto illuminato, bracciolo illuminato con spia, cofano illuminato, pozzetti ant e post illuminati, coral monza 165mm, specchietti esterni con led, clacson su piastrine argentate

albarossa2001

NO la mia cmax non è in garanzia purtroppo.
L'ho acquistata usata a inizio di questo anno, è una cmax di settembre 2009.
Il pozzetto incriminato è quello dove poggia i piedi il passeggero posteriore lato dx, la moquette del pozzetto è zuppa di acqua, invece sopra al pozzetto tutto asciutto, comunque mi sembra di vedere o meglio toccando ho visto che anche davanti, posto passeggero anteriore lato dx, si nota poco poco la moquette bagnata ma proprio poco, ho provato a mettere la mano sulla moquette verso il cruscotto o meglio sotto il cruscotto sempre lato a passeggero anteriore dx ed è perfettamente asciutto.
Vorrei almeno capire da dove devo iniziare questa ricerca di acqua se da dietro la macchina oppure da davanti la macchina.

ps.: cosa significa una falla lato guida, per falla che intendi una perdita o un buco?
CMAX-I

ernesto

quello che ha detto lui è di una falla, non so dirti altro, se l'hai acquistata quest'anno, presumo da un rivenditore di auto e non da un privato, hai diritto ad un'anno di garanzia
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albarossa2001

si l'ho acquistata da un rivenditore, mi ha detto che la garanzia per legge è per 1 anno ma solo sul motore e sul cambio!
ma sta cosa è vera oppure per legge mi spetta su tutto?

CMAX-I

ernesto

Citazione di: albarossa2001 il 04 Febbraio 2013, 00:53:09
si l'ho acquistata da un rivenditore, mi ha detto che la garanzia per legge è per 1 anno ma solo sul motore e sul cambio!
ma sta cosa è vera oppure per legge mi spetta su tutto?





I veicoli usati venduti a privati da commercianti devono avere una garanzia di legge di due anni, con un accordo tra le parti si può ridurre ad un anno, ma ogni accordo che elimini la garanzia è nullo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ;
Vista la legge del 29 Dicembre 2000 n.422 art.1 commi 1 e 3 e allegato B ;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 Maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo ;
Vista l' art. 14 della legge del 23 Agosto 1998 n.400 ;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 Novembre 2001 ;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive , di concerto con i Ministri degli Affari esteri , della Giustizia , dell' Economia e delle Finanze ;

Emana il seguente decreto legislativo :

Art. 1
( Ambito di applicazioni e definizioni )

1. Il presente decreto legislativo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo . Ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e somministrazione nonché i contratti di appalto e di opera finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre .
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per :
a) Consumatore : qualsiasi persona fisica che , nei contratti di cui al comma 1 , agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ;
b) Beni di consumo : qualsiasi bene mobile , anche da assemblare , tranne i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega dei notai ; l'acqua e il gas , quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata ; l'energia elettrica ;
c) Venditore : qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale utilizza i contratti di cui al comma 1 ;
d) Produttore : il fabbricante di un bene di consumo , l'importatore del bene di consumo nel territorio dell' Unione Europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome , marchio o segno distintivo ;
e) Garanzia convenzionale ulteriore : qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore , assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari , di rimborsare il prezzo pagato , sostituire , riparare o intervenire altrimenti sul bene di consumo , qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità ;
f) Riparazione : nel caso di difetto di conformità , il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita .

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla vendita di beni di consumo usati , limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa , in considerazione del tempo del progresso utilizzo .


Art. 2
( Conformità al Contratto )

1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se , ove pertinenti , coesistano le seguenti circostanze :
a) Sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo ;
b) Sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello ;
c) Presentano le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo , che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi , tenuto conto della natura del bene e , se del caso , delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore , dal produttore , o dal suo agente o rappresentante , in particolare sulla pubblicità e sull'etichettatura ;
d) Sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti .
3. Non vi è difetto di conformità se , al momento della conclusione del contratto , il consumatore
era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di
conformità trova la sua origine in materiali forniti dal consumatore .
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2 lettera C quando :
a) Dimostra che non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con
l'ordinaria diligenza ;
b) Dimostra che la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della
conclusione del contratto , oppure dimostra che la decisione di acquistare il bene di
consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione .
5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è
equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione fà parte del contratto di
vendita del bene ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità . Tale
disposizione si applica anche nel caso in cui il prodotto , concepito per essere installato dal
consumatore , sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle
istruzioni di installazione .


Art.3
( Diritti del Consumatore )

1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene .
2. In caso di difetto di conformità , il consumatore ha diritto al ripristino , senza spese , della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione , a norma dei comma 3 , 4 , 5 , e 6 ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto , conformemente ai commi 8 , 9 e 10 .
3. Il consumatore può chiedere , a sua scelta , al venditore di riparare il bene o sostituirlo , senza spese in entrambi i casi , salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro .
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro , tenendo conto :
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità ;
b) dell'entità del difetto di conformità ;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore .
5. Se il venditore , nonostante ciò sia possibile e non eccessivamente oneroso , rifiuta di riparare il bene o non sostituirlo o non effettua la riparazione o sostituzione di cui al comma 6 , il consumatore , in applicazione degli articoli 1218 e 2058 del codice civile , può rivolgersi ad un altro autorizzato , ove sussista , o in difetto ad un altro terzo , a spese del venditore . Della riparazione o sostituzione del bene il consumatore deve dare pronta notizia al venditore .
6. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore , tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene .
7. Le spese , di cui ai commi 2 , 3 e 5 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni , in particolar modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione , per la mano d'opera e i materiali .
8. Il consumatore può richiedere , a sua scelta , una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto :
a) se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose ;
b) se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6 ;
c) se la sostituzione o la riparazione abbia recato notevoli inconvenienti al consumatore.

9. Nel determinare la somma oggetto di riduzione o di restituzione si tiene conto dell'uso del bene .
10. Dopo la denuncia del difetto di conformità il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile , con i seguenti effetti :
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio , il venditore resta obbligato ad attuarlo , con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6 , salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo .

11. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione , non dà diritto alla risoluzione del contratto .


Art. 4
( Diritto di Regresso )

1. Il venditore finale , quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore , di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario , ha diritto di regresso , salvo patto contrario o rinuncia , nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire , entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato .

Art. 5
( Termini )

1. Il venditore è responsabile , a norma dell'art. 3 , quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene .
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 3 , comma 2 , se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto siffatto difetto . La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato .
3. Salvo prova contraria si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data , a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive , in ogni caso , nel termine di due anni dalla consegna ; il consumatore , che sia convenuto con l'esecuzione del contratto , può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'art. 3 , comma 2, purchè il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima di due anni dalla consegna .

Art. 6
( Garanzia Convenzionale )

1. La garanzia convenzionale vincola giuridicamente chi la offre secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità .
2. La garanzia deve , a cura di chi la offre , almeno indicare :
a) che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente decreto e specificare che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti ;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere , segnatamente la durata e l'estensione territoriale della garanzia , nonché il nome e l'indirizzo di chi la presta .
3. A richiesta del consumatore , la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione e a lui accessibile .
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con rilevanza pari a quella di eventuali altre lingue ufficiali dell' Unione Europea .
5. Una garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai commi 2 , 3 , e 4 rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione .

Art.7 ( Carattere imperativo delle disposizioni )

1. Le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore prima che gli sia stato comunicato il difetto di conformità e che escludono o limitano , direttamente o indirettamente , i diritti derivanti dal presente decreto , sono nulle . La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice .
2. Nel caso di beni usati , il venditore e il consumatore possono introdurre condizioni contrattuali o stipulare accordi che impegnino la responsabilità del venditore per un periodo di tempo inferiore a quello di cui all' art. 5 , comma 1 , ma non inferiore ad un anno .
3. E' nulla ogni clausola contrattuale che , prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario , abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente decreto , laddove il contratto presenti un collegamento stretto con il territorio di uno Stato membro dell' Unione Europea .


Art. 8
( Cumulabilità dei diritti )


1. L'esercizio dei diritti riconosciuti dal presente decreto lascia impregiudicato l'esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in base all'ordinamento vigente e in forza delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale .
2. Il consumatore ha comunque diritto al risarcimento nei casi e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988 , n.224 .


Art. 9
( Norme Transitorie )

1. La presente disciplina non si applica alle vendite dei beni ed ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 Giugno 2002 , le disposizioni di cui all'art. 6 , relativo alla garanzia convenzionale , non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto .

Il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana .
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare .
L' Art. 3 stabilisce i diritti del consumatore , in primo luogo quello al ripristino , mediante , a sua scelta , riparazione o sostituzione del bene non conforme , a spese del venditore , con facoltà di rivolgersi a un terzo , in caso di inadempimento o ingiustificato rifiuto del venditore , o comunque sempre a spese di quest'ultimo .
In caso di impossibilità o eccessiva onerosità del ripristino , di vana scadenza del termine assegnato al venditore per provvedere al ripristino , di notevoli inconvenienti causati dal ripristino , il consumatore può , sempre a sua scelta , chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto . E' previsto inoltre al 10° comma , allo scopo di favorire al massimo la possibilità di accordi stragiudiziali , che il venditore possa offrire al consumatore un rimedio alternativo alla riparazione o alla sostituzione .

L' Art. 4 stabilisce che il venditore , allorquando il difetto di conformità del bene venduto sia da attribuire ad altro soggetto facente parte della catena contrattuale , possa chiedere , entro un anno , la reintegrazione di quanto prestato al consumatore alla persona cui è ascrivibile il difetto .

L' Art. 5 disciplina la responsabilità del venditore , che sussiste quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene . Il consumatore , per esercitare i diritti stabiliti nel presente decreto , deve denunciare al venditore il difetto entro due mesi dalla scoperta . In conformità al disposto dell' art. n. 1495 del c.c. si prevede che l'onere della denunzia viene meno in caso di difetti dolosamente occultati dal venditore o dallo stesso riconosciuti . I difetti di conformità che si presentano entro 6 mesi dalla consegna , salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene , si presumono già esistenti alla data della consegna . L'azione si prescrive , in ogni caso , laddove si tratti di difetti non dolosamente occultati dal venditore , in due anni dalla consegna , tuttavia il consumatore convenuto per l'esecuzione del contratto , se ha denunziato il difetto entro i 2 mesi dalla scoperta ed entro due anni dalla consegna , può far valere i diritti previsti dal decreto.

L' Art. 6 ha per oggetto la garanzia convenzionale in base alla quale il consumatore può far valere suoi diritti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente normativa , non potendo questi ultimi essere pregiudicati da una garanzia liberamente offerta .

L' Art. 7 sancisce la nullità nei confronti del consumatore di accordi anteriori alla denuncia del difetto di conformità , intesi a escludere o limitare i diritti previsti dal decreto , inefficacia che può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Per i beni usati , l'arco temporale della responsabilità del venditore può essere ridotto in base ad accordi tra le parti , purchè in misura non inferiore ad un anno .
Ai sensi del 3° comma è inoltre nulla clausola contrattuale che preveda l'applicazione al contratto di una legislazione straniera che abbia l'effetto di privare il consumatore dei diritti previsti nel presente decreto , laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro .

L' Art. 8 chiarisce che l'esercizio dei diritti del consumatore previsti nel decreto lascia impregiudicato l'esercizio di altri diritti azionabili in base alle norme dell'ordinamento vigente e in forza delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale .

L' Art. 9 reca la disciplina transitoria .
La normativa non comporta oneri per lo stato e non interferisce con le competenze delle regioni .



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albarossa2001

mi sono deciso a smontare la griglia in plastica sottoparabrezza, per cercare di vedere se lo scolo della vaschetta raccogli acqua piovana ha gli scoli otturati (ma dove cavolo si trovano sti scoli? come li individuo, sono dei fori oppure dei canalini...boh), oppure se il collegamaneto vaschetta dei pesci (raccolta acqua piovana) con l'abitacolo, cioè dove passano i cavi e tubicini da fuori a dentro abbia perso il gommino guarnizione oppure si sia rovinato e quindi mettere semmai un po di silicone.

la mia cmax è del 2009 quindi ha la griglia in plastica lunga sotto e sopra un altra griglietta sempre in plastica (ma questa va anche smontata oppure posso lasciarla fissata e smontare direttamente tutto il blocco della griglia), però non vorrei fare danni, che mi dite è semplice smontare ste griglie per arrivare alla vaschetta dei pesci.
Ho visto che dovrei smontare anche i bulloncini dei due tergicristalli, poi forse smontare la piccola griglia, poi staccare le craffette in metallo che unisce la grigliona in plastica, ma dopo lo stesso ho visto che sta grigliona non viene fuori, forse devo staccare qualche altra cosa!
chi l'ha fatto mi può fare una procedura facile facile
Qualcuno mi
CMAX-I

albarossa2001

Sembra risolto il problema, però da confermare, la guarnizione/sigillante del parabrezza che non chiude perfettamente.

In pratica ho notato che il vetro parabrezza è stato cambiato, infatti tutti i vetri portano data 2009, invece il parabrezza porta 2011.
Ho smontato i due plasticoni dx e sx che nascondono i montanti interni della macchina, da fuori ho versato un po d'acqua con una bottiglia sulle grondaiette (guide portapacchi) e l'acqua ho visto che è entrata dentro praticamente attraverso la guarnizione/sigillante laterale vicino ai montanti che scendono dal tetto al cruscotto, quando hanno montato il vetro hanno messo poco sigillante o messo male e quindi da un punto preciso entrava un bel rigoletto d'acqua, ci ho applicato un po di silicone nero apposta per sigillare vetro carrozzeria della saratoga e spero di aver risolto, aspettiamo una bella pioggia e poi vi so dire.
CMAX-I

ernesto

che cani, non sanno neanche lavorare, se dovesse entrare acqua, prova a chiedere a quelli tipo car glass, quando si prendono a levare e rimettere il vetro, loro con un cavo d'acciaio segnano il silicone vecchio, puliscono tutto e riapplicano il silicone nuovo e rimettono il vetro, ma speriamo che tu abbia risolto così, l'importante è che tu abbia pulito per bene prima di applicare il nuovo sigillante
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albarossa2001

purtroppo non si è risolto, entrava da altri punti sempre del sigillante, mi sono dovuto affidare a dottglass costo euro 120,00 scollaggio e rincollaggio, con tutte le problematiche varie, infatti tagliando il sigillante con il filo di acciaio si è rotta la guarnizione (altri € 40,00), che purtroppo non si trovava dal loro fornitore che vendevano vetro+ guarnizione insieme, abbiamo dovuto aspettare il ricambio dalla ford, ordinato mercoledì 20 arrivato lunedì 25, ho chiesto anche l'urgenza pagando di più, hanno detto che erano lente le procedure ford, sono dovuto stare praticamente quasi una settimana senza auto (ot ma possibile che per avere un ricambio originale alla ford ci vogliono tutti questi giorni, altri marchi il pezzo arriva in 24ore).
Speriamo che ho risolto, oggi piove, ma la macchina ha ancora la moquette bagnata di prima quindi non si capisce se è acqua vecchia oppure acqua nuova! poi vi aggiorno con le mie disavventure (altro ot...con altre macchine che ho avuto in precedenza non mi sono mai capitate tante rogne tutte insieme e per di più con macchine appena acquistate seminuove)-
CMAX-I

🡱 🡳